LA DENUNCIA DI LICIA PINELLI:
Con atto presentato il 24 giugno 1971 alla
Procura Generale della Repubblica di Milano, la Signora Rognini Licia, vedova dell'anarchico
Giuseppe Pinelli, precipitato
nella notte fra il 15 ed il 16 dicembre 1969 dalla finestra del balcone
dell'ufficio del commissario Luigi Calabresi, sito al quarto piano della
Questura di Milano, e deceduto a seguito gravissime lesioni poco dopo la
precipitazione, denuncio' il commissario Luigi Calabresi, il Commissario
Antonino Allegra, il Brigadiere Vito Panessa, il Brigadiere Giuseppe Caracuta,
il Brigadiere Carlo Mainardi, il Brigadiere PietroMucilli, tutti in servizio al
tempo dei fatti presso l'Ufficio Politico della Questura di Milano ed il Tenente dei Carabinieri Savino Lograno,
per i delitti di omicidio volontario, violenza privata, sequestro di
persona, abuso di ufficio, abuso di autorita' e per le violazioni dei doveri
di cui all'art. 229 c.p.p non penalmente sanciti. La vedova Pinelli, dopo aver rievocato come
gli accertamenti sulle cause della morte del proprio marito fossero stati
condotti dalla Procura della Repubblica di Milano, assurdamente sotto
l'etichetta delle "indagini preliminari" etichetta che escludeva sua
qualsiasi accusa e come tali accertamenti si fossero conclusi il 3 luglio 1970, con un
decreto di archiviazione del Giudice Istruttore che, pur essendo composto di 55
pagine, non conteneva "un'ombra di motivazione reale" espose gli
elementi emersi in quella istruttoria e soprattutto nel corso del dibattimento
celebratosi presso la I Sezione del Tribunale di Milano nel processo penale a
carico di Pio Baldelli, imputato di diffamazione aggravata a mezzo stampa nei
confronti del Commissario Luigi Calabresi che, a suo giudizio, giustificavano,
da parte della Procura Generale, l'esercizio dell'azione penale per i reati
indicati.
Era
emerso infatti:
1) che il
Pinelli era stato fermato il 12 dicembre 1969 e trattenuto in Questura
arbitrariamente in quanto nei suoi confronti non esisteva alcun grave indizio
in ordine al reato di strage su cui si stava indagando e tanto meno pericolo di
fuga.
2) che la
Questura non aveva osservato per il fermo le prescrizioni di cui all'art. 238
c.p.p.;
3) che il
Pinelli era stato sottoposto a stringenti interrogatori, con modalita'
assolutamente non consentite e tali da configurare forme di abuso penalmente
rilevanti. In particolare
era stata usata violenza morale nei suoi confronti da parte del dott.
Calabresi che, contrariamente al vero, gli aveva contestato che
"Valpreda aveva parlato" e da parte del dott. Allegra che,
contrariamente al vero, gli aveva contestato di avere le prove che egli
era l'autore dell'attentato commesso
all'Ufficio Cambi della Stazione Centrale di Milano il 25 aprile 1969.
4) che l'ambulanza
con cui Pinelli fu trasportato all'Ospedale Fatebenefratelli era stata chiamata
certamente prima dell'ora segnata nei rapporti della stessa Questura come
quella della precipitazione.
5) che il
cadavere del Pinelli, al momento dell'autopsia, presentava un segno di
agopuntura alla piega del gomito, che non trovava alcuna giustificazione
nella terapia praticata prima della morte;
6) che i
periti, sempre nel corso dell'autopsia, avevano riscontrato alla base del collo
“un'area echimotica grossolanamente ovalare di cm. 6x 3 che, mentre non si
accordava con l'ipotesi prospettata dalla Polizia, si accordava invece
certamente con l'ipotesi del colpo di Karate'”;
7) che il
dott. Allegra ed il dott. Calabresi piu' volte avevano minacciato il Pinelli
(dep. dei testi Vurchi, Guarneri e Zoppi);
8) che il
Pinelli era uomo pacato, sereno, fermo, convinto delle sue idee, solido e
resistente, aveva cioe' personalita' diametralmente opposta a quella di
coloro che la scienza piu' moderna indicava come "predestinati" al
suicidio;
9) che le
ridotte dimenzioni dell'ufficio del dott. Calabresi consentivano
certamente alle cinque persone presenti, di bloccare immediatamente una
qualsiasi iniziativa del Pinelli.
Cio'
naturalmente oltre le numerosissime ed evidenti contraddizioni in cui erano
caduti i vari protagonisti della Polizia, nel narrare i fatti accaduti,
contraddizioni che non potevano trovare altra spigazione che nella volonta' di
voler celare grosse responsabilita'.
Osservo'
infine la vedova che non poteva non essere significativo il fatto che, nel
processo per diffamazione a carico di Pio Baldelli, il difensore del
Commissario Calabresi, avvocato Lener, all'evidente fine di impedire la
riesumazione del cadavere del Pinelli e la perizia medico-legale diretta a
stabilire se alcune lesioni riscontrate preesistevano alla caduta e se vi fossero
altre lesioni non riscontrate nel corso dell'autopsia, avesse ricusato il
presidente del collegio giudicante con il pretesto che questo, fuori
dall'esercizio delle sue funzioni, avrebbe affermato di essere convinto, con i
giudici del collegio, che il Pinelli era stato colpito con un colpo di Karate'
che aveva cagionato la lesione del bulbo spinale.
A seguito
della denuncia e con provvedimento del 21 luglio 1971 il Procuratore generale
decise, a norma dell'articolo 234 c.p.p. di esercitare l'azione penale e di
procedere egli stesso con istruttoria sommaria.
Sentiti come testimone la denunciante
Rognini Licia, Malacarne Rosa, e tutti i carabinieri presenti la notte del 15
dicembre 1969 in Questura, compreso il denunciato Tenente Savino Lograno,
acqusiti i rapporti della Questura relativi al fermo del Pinelli, il 25 agosto
1971, lo stesso Procuratore generale emise avviso di procedimento nei confronti
del Commissario Luigi Calabresi per il delitto p.p. dall'art. 589 c.p.
e nei confronti del dott. Antonino Allegra per il delitto p.p. dall'atr. 606 c.p.
Il 15
settembre 1971 quindi questo G.I. venne richiesto di procedere con rito formale
nei confronti del Commissario Calabresi per il delitto di cui al capo D) e nei confronti del Commissario Antonino Allegra per
il delitto di cui al capo B). Venne richiesto inoltre di procedere
all'esumazione della salma di Giuseppe Pinelli e di disporre perizia
medico-legale sul seguente questito:
Esaminati:
- i resti del cadavere di Giuseppe
Pinelli;
- il verbale di
ricognizione descrizione e sezione del cadavere predetto, redatto in data
18-12-1969 dal Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Giovanni Caizzi e
dai periti prof. Raineri Luvoni, fprof. Guglielmo Falzi e prof. Franco Mangili
e relativi allegati;
- la
relazione di perizia medico-legale sulle cause e circostanze della morte di
Giuseppe Pinelli redatta in data 13-01-1970 dai suddetti professori Luvoni,
Falzi e Mangili per incarico del Magistrati innanzi indicato;
- il materiale custodito presso l'Istituto di
Medicina Legale dell'Universitą di Milano di cui alla lettera 28-08-1971
inviata dalla direzione dell'Istituto stesso alla Procura Generale della
Repubblica di Milano;
- il
verbale di visita e descrizione di localitą redatto in data 16-01 1970 dal
Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Giovanni Caizzi.
Assunte le informazioni del caso
dagli esecutori della necroscopia di cui al verbale sopra indicato ed eseguiti
(previa autorizzazione del Magistrato) tutti gli accertamenti e gli esami (in
particolare radiologici) che riterranno opportuni, ducano i periti:
1) quale
sia stata la causa della morte di Giuseppe Pinelli;
2) quali
siano state le circostanze per le quali essa si verifico';
3) quali
siano state le genesi e il reciproco rapporto temporale delle fratture, delle ferite, delle escoriazioni, delle contusioni
e comunque di tutte le anomalie anatomiche che siano state o vengano
riscontrate sul cadavere do Giuseppe Pinelli.
Pochi
giorni dopo la richiesta di formale istruzione, il 22 settembre 1971,
l'avvocato Michele Lener, difensore della parte civile dott. Calabresi nel
procedimento penale a carico di Pio Baldelli, presento' alla stessa Procura
Generale una lunga e dettagliata (200 pagine con 38 allegati) denuncia per il
delitto di calunnia, nei confronti dell'avvocato Carlo Smuraglia. Le menzogne, le omissioni, le distorzioni ed
i travisamenti scientificamente elaborati dei fatti emersi nel corso
dell'istruttoria prima e del dibattimento poi, erano la dimostrazione palese, a
giudizio dell'avvocato Lener, della malafede dell'estensore della denuncia e
della consapevolezza di incolpare persone innocenti. E che l'estensore della denuncia,
sottoscritta sia dalla vedova Pinelli che dal suo patrono avvocato Carlo
Smuraglia, fosse quest'ultimo, si ricava chiaramente dal fatto che essa era il
frutto di uno studio approfondito degli atti processuali che la vedova Pinelli
non poteva certamente aver fatto. Anche per questa denuncia il Procuratore Generale esercito' l'azione
penale ed il 23 settembre successivo richiese a questo giudice istruttore di
procedere con il rito formale riunendo il processe (nr. 274/71) a quello contro
Luigi Calabresi ed altri, gia' trasmesso. La riunione dei due procedimenti avvenne con questa ordinanza del 12 ottobre
1971. Il 19 ottobre 1971, giunse
infine a questo Giudice Istruttore rogatoria della I Sezione del locale Tribunale perche' venisse data esecuzione
all'ordinanza pronunciata nel procedimento penale a carico di Pio Baldelli
il 26 marzo 1971 del seguente tenore:
...
(omissis):
Rimette gli atti al G.I. in sede
perche' si proceda:
1) alla
indagine sugli indumenti di Pinelli, nel caso che gli stessi siano rintracciati
e sempre si trovino nelle precise condizioni di cui all'atto del decesso;
2) alla
esumazione del cadavere e conseguente esame radiologico scheletrico cosi' come
dai quesiti dalla difesa dell'imputato;
3) manda
al G.I. di acquisire agli atti i reperti istologici relativi al cadavere del
Pinelli e conservati presso il locale Istituto di Medicina Legale, mettendolo
tutti a disposizione dei nominandi periti (medici legali e tecnici) per quanto di loro competenza previa
indicazione da parte dei proff. Luvoni, Mangili e falzi, delle modalita' di esecuzione dell'autopsia.
Formula
ai periti i seguenti quesiti:
1)
accertino i periti quali possano essere state le modalita' di precipitazione
del corpo del Pinelli in rapporto alle emergenze del compiuto sopralluogo e
alle lesioni riscontrate o riscontrabili;
2)
accertino i periti, attraverso l'esame delle lesioni riscontrate o
riscontrabili sul corpo del Pinelli, quali ne siano state la genesi ed il
reciproco rapporto temporale, esame da compiersi sui verbali dell'autopsia, sui
reperti, tenuto conto delle risultanze dibattimentali, e a mezzo dell'esame
tanatologico e di quello radiologico dello scheletro previa esumazione del
cadavere di Pinelli.
Sia la
richiesta del Procuratore Generale, cosi' come formulata, sia la rogatoria
della I Sezione del Tribunale, apparivano non meritevoli di accoglimento.
Il Procuratore Generale infatti, mentre
nel capo d'imputazione formulato nei confronti del dott. Calabresi dava per
scontato che Pinelli si era volontariamente lanciato dalla finestra della
Questura, chiedendo di procedere a perizia medico-legale per accertare
"quale era stata la genesi ed il rapportro temporale fra le fratture, le
ferite, le escoriazioni e le contusioni riscontrate o riscontrabili sul corpo
dello stesso Pinelli (da riesumare)" ammetteva, quanto meno in linea di
ipotesi, che gli avvenimenti e la precipitazione non si fossero verificati
nella maniera assunta dagli Ufficiali di P.G. protagonisti della vicenda, ma in
una deleģle diverse maniere prospettate dalla stampa e dalla stessa denunciate.
Delle due
quindi l'una.
O Pinelli
si era volontariamente lanciato dalla finestra senza aver prima subito violenze
fisiche ed allora era assolutamente inutile, ai fini dell'istruttoria,
procedere alla riesumazione del cadavere ed alla perizia medico-legale.
O Pinelli
poteva, se pur solo in linea di verosimile ipotesi, averle subite ed allora la
perizia era indispensabile ed altrettanto indispensabile era che vi si
procedesse con il pieno rispetto dei diritti di difesa di tutti gli indiziati.La I
sezione del Tribunale poi richiedeva l'espletamento di una perizia che, a
prescindere da qualsiasi altra considerazione, appariva ultronea dopo il nuovo esercizio penale da parte del
Procuratore Generale in relazione alla morte del Pinelli.
Questo
giudice Istruttore pertanto, da un lato con nota del 23 settembre 1971 prospetto' alla Procura Generale della
Repubblica l'opporunita' di risevare la definitiva formulazione dei cappi di
imputazione, non solo nei confronti del Commissario Calabresi, ma anche nei
confronti di tutti coloro che si trovavano nella stanza di questo al momento
del fatto e che figuravano, tra l'altro, come denunciati per omicidio
volontario, all'esito del richiesto accertamento peritale.
Dispose
dall'altro la restituzione della rogatoria al Presidente del Tribunale perche'
esaminasse l'eventualitą, in relazione alla cometenza funzionale, di non
delegare a questo Giudice Istruttore l'esecuzione della perizia medico-legale.
Ottenuta
la riserva, nei termini indicati, da parte eella Procura Generale, il 14 ottobre 1971 questo G.I. emise avviso di
procedimento per omicidio volontario nei confronti del dott. Luigi Calabresi,
del Cap. Savino Lograno e dei Carabinieri Vito Panessa, Giuseppe Caracuta,
Carlo Mainardi e Piero Mucilli
Dispose
pure con ordinanza 20 ottobre 1071 che del procedimento a carico dei suddetti
fosse dato avviso a norma dell'art. 304 c.p.c, anche a Pio Baldelli.
Appariva
evidente infatti che, poiche' per il fatto attribuito dal Baldelli al
Commissario Calabresi era stata promossa l'azione penale e poiche' la sentenza
pronunciata nel relativo procedimento era destinata a fare stato nel processo
penale per diffamazione, anche se al limitato fine della applicabilitą della causa di non punibilita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 596 c.p., il Baldelli fosse portatore proprio di quell'interessa menzionato
dall'art. 304 c.p.p. ai fini della
partecipazione al procedimento. Aequestrata
la cartella clinica del Pinelli presso l'ospedale Fatemene fratelli, venne
quindi disposta perizia medico-legale sil questito:
Esaminati:
1) i
resti del cadavere de Giuseppe Pinelli;
2) il
vebale di ricognizione, descrizione e sezione del cadavere predetto, redatto in
data 18-12-1969, ģdal Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Caizzi e dai periti proff. Rainei
Luvoni, Guglielmo Falzi e Franco Mangili;
3) la
relazione di perizia medico-legale sulle cause e circostanze della morte di
Giuesppe Pinelli, redatta in data 13-01-1970 dai suddetti proff. Luvoni, Falzi
e Mangilli per icarico del Magistrato
innanzi indicato;
4) i
preparati istologici, le parti di visceri ed i liquidi organici, residuati
dagli esami tossicologici gią eseguiti e custoditi presso l'Istituto di
medicina Legale di Milano:
5) gli
indumenti indossati al momento della caduta dal Pinelli, ancora conservati
presso l'Istituto di Medicina Legale di Milano;
6) le
deposizioni rese a questo G.I. dai proff. Luvoni, Falzi e Mangili il 27-09-1971
e dai dott. Fiorenzano, Truppiano, Bottani e Luzzani il 27-09-1971
7) la
documentazione sequestrata da questo Ufficio presso l'Ospedale Fatebenefratelli:
8) la documentazione trasmessa a questo
Ufficio dall'Istituto Meterologico di
Brera;
9) la
consistenza dell'aiuola nel punto in cui cadde il Pinelli secondo le
deposizioni dei testi Antonio manchia, Aldo Palumbo e Flavio Peralda.
Eseguita,
con l'intervento di Questo Ufficio, accurata ispezione dei luoghi in cui
l'evento si verifico';
Tenuto conto delle risultanze di
eventuali esperimenti giudiziali che si divessero rendere necessari nel corso
della perizia e su cui questo Ufficio si riserva di deliberare a richiesta del
Collegio Peritale;
Tenuto conto infine delle
deposizioni dei testi che l'Ufficio esaminerą eventualmente con l'intervento di
esso Collegio Peritale;
Eseguiti
direttamente tutti gli esami e gli accertamenti tecnici che riterranno opportuni, dicano i periti:
A) se il
corpo del Pinelli presenti altre lesioni, oltre a quelle gią riscontrate
dai periti proff. Luvoni, Falzi e
Mangili, in particolare a livello degli art e della I e II vertebra cervicale
B) se le
lesioni stesse siano riferibili a periodo precedente o successivo alla morte;
C) quale
sia stata la genesi di ciascuna lesione riferibile a periodo precedente alla
morte;
D) quale
sia la successione cronologica delle lesioni stesse;
E) quali
siano le modatiltą della caduta del corpo;
F) quale
sia stata la causa della morte di Giuseppe Pinelli".
Nel corso
della perizia vennero quindi eseguiti, con l'intervento dei periti e dei
difensori delle parti, ispezioni di luoghi e vari esperimenti giudiziali. Venne pur chiamato ad integrare il
Collegio il prof. Rodolfo Margaria dell'Istituto di Fisiologia Umana
dell'Universitą di Milano, esperto di problemi relativi agli atteggiamenti del
corpo umano in caduta ed alle conseguenti modificazioni di traiettoria.
Esperite
infine tutte le indagini istruttorie richieste dal Pubblico Ministero o dai difensori delle parti, ritenute influenti
ai fini della decisione, gli atti vennero trasmessi al P.M. il quale, il 25
febbraio 1975, concluse come da requisitorie in atti.
Le conclusioni della magistratura?
FU UN "INCIDENTE". PINELLI SI GETTO' DALLA FINESTRA DEL 4° PIANO DELLA QUESTURA DI MILANO PER UN "MALORE ATTIVO".
NESSUN RESPONSABILE.